L’ipoacusia e la sordità sono due problematiche molto comuni che si possono presentare in tutti i soggetti, adulti e bambini, con una maggior incidenza nella popolazione più anziana. Le nuove tecnologie hanno permesso di fare grandi passi avanti, grazie ad apparecchi acustici di ogni genere e interventi chirurgici, in modo da trattare questa patologia e questi disturbi nel migliore dei modi e garantire ai soggetti che ne soffrono un’esperienza di ascolto senza limiti e difficoltà.
Sia l'ipoacusia, o perdita dell’udito, che la sordità sono riconosciute tra le patologie che permettono di accedere all’invalidità civile.
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L’ipoacusia consiste in una diminuzione marcata della capacità uditiva e della percezione dei suoni causata dal danneggiamento di uno o più componenti dell’apparato uditivo. Può colpire una o entrambe le orecchie (monolaterale o bilaterale) e creare difficoltà nella percezione di suoni e nella comprensione di dialoghi e discorsi. Esistono diversi tipi di ipoacusia e i soggetti più fragili sono sicuramente gli anziani a causa di un invecchiamento fisiologico dell’organo uditivo. Talvolta può essere presente fin dalla nascita e parzialmente risolvibile con l’utilizzo di apparecchi acustici o impianti.
I traumi acustici e l’esposizione a forti rumori o pressioni sonore possono provocare ipoacusie temporanee o, in alcuni casi, permanenti dal momento in cui le cellule ciliate, responsabili della percezione e trasmissione del suono, potrebbero danneggiarsi in modo irreversibile.
Secondo la classificazione fornita dall’art.2 della legge n.95 del 20 febbraio 2006 il soggetto sordo corrisponde a una persona affetta da minorazione sensoriale dell’apparato uditivo determinata da una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che ha compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
La sordità dà diritto a:
La differenza principale tra ipoacusia e sordità risiede nel fatto che l’ipoacusia causa una perdita parziale dell’udito che può compromettere la percezione di suoni con frequenze di intensità inferiore a 95 dB; la sordità, invece, può causare una perdita uditiva totale (frequenze di intensità superiore a 95 dB).
Il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 contiene tutte le informazioni necessarie a comprendere quale sia il punteggio di invalidità civile INPS. All’interno del documento sono presentate tutte le menomazioni che comportano una percentuale di invalidità permanente e che permettono di accedere all’invalidità civile INPS.
Sono di seguito riportati i codici delle patologie a carico dell’apparato uditivo con i relativi punteggi:
CODICE | MENOMAZIONE | PUNTI INVALIDITÀ |
---|---|---|
4001 |
ACUFENI DI FORTE INTENSITÀ DA OLTRE 3 ANNI |
2 |
4002 |
LESIONE DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI |
21 |
4003 |
LESIONE DI UN SOLO PADIGLIONE AURICOLARE |
13 |
4004 |
PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB NELL’ORECCHIO MIGLIORE |
65 |
4005 |
PERDITA UDITIVA MONO E BILATERALE PARI O INFERIORE A 275 dB |
da 0 a 59 |
4008 |
SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE CAUSATA DA PERDITA UDITIVA |
80 |
4009 |
STENOSI SERRATA BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO |
16 |
4010 |
STENOSI SERRATA MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO |
11 |
4012 |
TIMPANOPATIA BILATERALE |
30 |
4013 |
TIMPANOPATIA MONOLATERALE |
15 |
4201 |
OTITE CRONICA BILATERALE |
20 |
4202 |
OTITE CRONICA MONOLATERALE |
10 |
CODICE
4001
4002
4003
4004
4005
4008
4009
4010
4012
4013
4201
4202
MENOMAZIONE
ACUFENI DI FORTE INTENSITÀ DA OLTRE 3 ANNI
LESIONE DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI
LESIONE DI UN SOLO PADIGLIONE AURICOLARE
PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB NELL’ORECCHIO MIGLIORE
PERDITA UDITIVA MONO E BILATERALE PARI O INFERIORE A 275 dB
SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE CAUSATA DA PERDITA UDITIVA
STENOSI SERRATA BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
STENOSI SERRATA MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
TIMPANOPATIA BILATERALE
TIMPANOPATIA MONOLATERALE
OTITE CRONICA BILATERALE
OTITE CRONICA MONOLATERALE
PUNTI INVALIDITÀ
2
21
13
65
da 0 a 59
80
16
11
30
15
20
10
Il punteggio di invalidità per la sordità, come riportato in tabella, può variare – in base al deficit uditivo di cui soffre la persona in assenza del supporto di protesi acustiche o dispositivi - da un minimo di 0 (zero) fino a un massimo di 58.5 punti percentuali.
Per quanto riguarda la sordità monolaterale è opportuno sottolineare che questa viene valutata con un punteggio di invalidità civile uguale a 15 punti percentuali, mentre a quella bilaterale viene invece attribuito un punteggio fino al 58,5%.
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Gli infortuni sul lavoro e le malattie causate dalla propria professione possono comportare danni permanenti all’apparato uditivo dei lavoratori, dando origine a ipoacusia e sordità. L’INAIL ha predisposto delle tabelle per il calcolo dell’invalidità permanente.
Di seguito la tabella di riferimento.
CODICE | MENOMAZIONE | PUNTI INVALIDITÀ |
---|---|---|
310 |
SORDITA COMPLETA UNILATERALE |
12 |
311 |
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE |
50 |
312 |
DEFICIT UDITIVO BILATERALE PARZIALE |
|
313 |
ACUFENI |
|
314 |
VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE |
fino a 4 |
315 |
SINDROME LABIRINTICA BEN COMPENSATA |
fino a 5 |
316 |
SINDROME LABIRINTICA MAL COMPENSATA |
fino a 10 |
317 |
SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE DISARMONICA |
fino a 18 |
CODICE
310
311
312
313
314
315
316
317
MENOMAZIONE
SORDITA COMPLETA UNILATERALE
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE
DEFICIT UDITIVO BILATERALE PARZIALE
ACUFENI
VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE
SINDROME LABIRINTICA BEN COMPENSATA
SINDROME LABIRINTICA MAL COMPENSATA
SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE DISARMONICA
PUNTI INVALIDITÀ
12
50
fino a 4
fino a 5
fino a 10
fino a 18
Per approfondire la percentuale di invalidità in base alla propria perdita uditiva è possibile fare riferimento al documento relativo al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.
Per quanto concerne il danno biologico permanente, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, sono state predisposte delle specifiche tabelle che vengono utilizzate in campo medico legale per attribuire un punteggio di invalidità permanente alle menomazioni derivanti da incidente stradale.
La tabella specifica in riferimento al danno biologico per lesioni dell’apparato uditivo è riportata di seguito.
MENOMAZIONE | PUNTI INVALIDITÀ |
---|---|
SORDITÀ COMPLETA UNILATERALE |
10 |
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE |
50 |
MENOMAZIONE
SORDITÀ COMPLETA UNILATERALE
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE
PUNTI INVALIDITÀ
10
50